Modalità di consultazione e pubblicazione di documenti d’archivio

Modalità di consultazione e pubblicazione di documenti d’archivio

Consultazioni

Modalità consultazione documenti d’archivio

  • La consultazione dell’archivio è concessa solo su appuntamento.
  • Per gli studenti universitari e i laureandi è richiesta una dichiarazione scritta del loro relatore di tesi su carta intestata dell’Università attestante la reale necessità di una ricerca specifica (tesi, altra ricerca, pubblicazione, articolo, saggio, ecc.). Per altri ricercatori è richiesta una dichiarazione equivalente.
  • La consultazione e riproduzione del materiale di archivio è concessa dietro impegno firmato dal richiedente a non utilizzare i testi visionati senza autorizzazione.

Limiti alla consultabilità:
Ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004), i documenti contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, diventano consultabili quaranta anni dopo la data della loro pubblicazione. Tale termine è elevato a settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Pubblicazione

Pubblicazione risultato della consultazione di documenti d’archivio

  • La pubblicazione parziale o integrale delle riproduzioni e trascrizioni ottenute/effettuate è possibile per qualsiasi finalità culturale, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, in seguito a richiesta formulata compilando l’apposito modulo.
  • L’autorizzazione consente di utilizzare le riproduzioni per una sola volta ed esclusivamente per lo scopo indicato; ogni utilizzo successivo dovrà essere concordato con la Fondazione.
  • Nella pubblicazione dovrà essere riportata nella didascalia o altrove nella pubblicazione/materiale didattico dell’evento/prodotto audiovisivo/sito internet la dicitura “Su concessione della Fondazione Mario Novaro Onlus – Genova”. È vietata ogni ulteriore riproduzione e dovrà essere indicata la segnatura archivistica.
  • Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare o estratto dell’opera/materiale didattico dell’evento/prodotto audiovisivo in cui saranno inserite le riproduzioni, dovrà essere consegnato alla Fondazione per ricevere il nulla osta preventivo alla pubblicazione.
  • Prima della consegna del dattiloscritto definitivo di un carteggio contenente documenti d’archivio esso deve essere dato in visione agli eredi per eventuali limitazioni relative alla tutela morale dei corrispondenti scomparsi.
  • L’autore che in una propria pubblicazione o tesi di laurea abbia utilizzato materiali appartenenti alla Fondazione Mario Novaro è tenuto a consegnare alla medesima un esemplare dell’opera in questione.

Pubblicabilità della corrispondenza:
La pubblicabilità della corrispondenza dipende dal contenuto, per cui si rimanda all’art. 93 della legge 633/41 sulle corrispondenze epistolari che abbiano “carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata”:
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.”

Pubblicazione di opere d’ingegno protette dal diritto d’autore (da considerarsi valide anche per lettere non banali):

  • Se l’autore è morto da oltre 70 anni l’opera è nel pubblico dominio art. 85-ter L. 633/1941.
  • Se invece l’autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l’autorizzazione degli aventi diritto (dal punto di vista dei diritti di utilizzazione economica dell’opera) art. 31 L. 633/1941.

Si porta a conoscenza dei ricercatori anche le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069661​